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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 4

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO E ALTRE NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2010

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2010 n. 7

Art. 4
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA
1.
I commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) sono sostituiti dai seguenti:
"2. L'avvio delle attività ricettive nelle strutture alberghiere e all'aria aperta, nonché in quelle extralberghiere è soggetto a dichiarazione di inizio attività (DIA), ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare al Comune in cui le strutture sono ubicate. La dichiarazione di inizio attività sostituisce altresì l'autorizzazione di cui all'articolo 231 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).
3. Sono fatte salve le funzioni dello sportello unico delle attività produttive sia in ordine alla realizzazione e alla modifica dell'impianto produttivo, sia in riferimento all'espletamento delle procedure e delle formalità della prestazione dei servizi.".

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