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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 4

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO E ALTRE NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2010

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2010 n. 7

Art. 41
Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita
1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno), è soggetto a dichiarazione di inizio attività con effetti immediati da presentare al Comune, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990 Sito esterno.
2. Alle disposizioni di cui al comma 1 sono inoltre soggette:
a) l'attività di vendita al dettaglio negli spacci interni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 114 del 1998 Sito esterno;
b) l'attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 114 del 1998 Sito esterno;
c) l'attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 114 del 1998 Sito esterno;
d) l'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 114 del 1998 Sito esterno.

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