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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 4

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO E ALTRE NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2010

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2010 n. 7

Art. 9
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente l'attività saltuaria di alloggio e prima colazione
1.
Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"e dimora, avvalendosi della normale conduzione familiare"
sono sostituite dalle seguenti:
"o abituale dimora, avvalendosi della propria normale conduzione familiare e garantendo la compresenza con gli ospiti".
2.
Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"4. L'attività di cui al comma 1 è intrapresa a seguito di dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990 Sito esterno, al Comune in cui l'abitazione è ubicata ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, di pubblica sicurezza, igienico-sanitaria e di destinazione d'uso dei locali. L'attività di cui al comma 1 è soggetta ai controlli previsti per le strutture extralberghiere specificati all'articolo 18, comma 2, nei periodi di disponibilità all'accoglienza ed alle sanzioni previste all'articolo 36, comma 2, in caso di omessa dichiarazione di inizio attività, nonché alle disposizioni previste in caso di attività irregolare all'articolo 36, comma 9, e agli articoli 23 e 26"."

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