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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 94 del 23 luglio 2010

Art. 33
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984 n. 38)) è abrogata.
2.
Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 40 del 2002 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di consentire la vigilanza, i Consorzi Fidi e le Cooperative di Garanzia di cui al presente titolo sono tenuti, a pena di decadenza dei contributi concessi, a far pervenire alla Regione copia delle convenzioni stipulate con gli Istituti di credito e delle loro modifiche nonché una rendicontazione sulle modalità e le forme di utilizzo delle risorse concesse dalla Regione, a firma del Presidente, da trasmettere entro un mese dall'approvazione del bilancio.".

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