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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 94 del 23 luglio 2010

Art. 34
1.
Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della L.R. 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo)) è sostituito dal seguente:
"2. Il fondo può essere costituito presso un organismo collettivo di garanzia fidi, di secondo grado, del settore terziario con operatività a livello regionale, che associ almeno tre consorzi e cooperative di garanzia del settore terziario, individuato dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti requisiti:
a) essere beneficiari di contributi di enti pubblici locali;
b) associare direttamente o attraverso i consorzi fidi di primo grado aderenti, a parità di condizione, qualunque operatore turistico che ne faccia richiesta;
c) prevedere nel proprio statuto la preventiva comunicazione alla Regione Emilia-Romagna dei motivi e delle cause di scioglimento.".

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