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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 12

PATTO DI STABILITÀ TERRITORIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 177 del 23 dicembre 2010

Art. 10
Rimodulazione dell'obiettivo determinato dalla normativa statale
1. L'obiettivo di competenza mista di cui all'articolo 9, assegnato a ciascun Ente locale, può essere oggetto di rimodulazione nei seguenti casi:
a) per consentire compensazioni tra gli obiettivi di competenza mista assegnati ai diversi Enti locali;
b) per il pagamento degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);
c) per favorire il pagamento dei residui passivi, relativi a spese in conto capitale escluse le concessioni di crediti.
2. Ai fini del comma 1, lettera a), i Comuni e le Province che prevedono di conseguire, nel corso di un esercizio finanziario, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo di competenza mista assegnato ai sensi dell'articolo 9, comunicano tempestivamente e comunque entro il 15 novembre di ciascun anno alla Regione l'entità del differenziale. La sommatoria dei differenziali comunicati dagli Enti locali costituisce una disponibilità per gli Enti del sistema territoriale regionale da impiegare per interventi di spesa da realizzarsi nell'esercizio finanziario.
3. I Comuni e le Province, per i quali si manifesta nel corso di un esercizio finanziario la necessità di superare il limite dell'obiettivo espresso in termini di competenza mista, assegnato ai sensi dell'articolo 9, possono comunicare alla Regione l'entità di tali fabbisogni entro il 15 novembre.
4. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione, entro il 25 novembre, a ridistribuire l'importo determinato dalla sommatoria dei differenziali comunicati ai sensi del comma 2 compensando prioritariamente le richieste di fabbisogni, o parte di queste, espresse dai Comuni e dalle Province ai sensi del comma 3 per il pagamento di residui passivi a fronte di impegni regolarmente assunti negli esercizi precedenti per spese in conto capitale, escluse le concessioni di crediti. Contestualmente la Giunta regionale provvede a modificare i saldi finanziari dei Comuni e delle Province interessati da movimenti finanziari compensativi entro il limite delle disponibilità acquisite.
5. Ulteriori disponibilità positive rispetto all'ammontare dell'obiettivo unico territoriale di cui all'articolo 3, comma 2, formatesi dalle gestioni finanziarie dei Comuni e delle Province debbono comunque essere comunicate alla Regione e da quest'ultima possono essere impiegate, fino al 31 dicembre di ciascun anno, rimodulando il proprio obiettivo programmatico. Differenziali di saldi finanziari positivi rispetto all'obiettivo di competenza mista assegnato, di entità significativa, non comunicati alla Regione, costituiscono una sottrazione di risorse al sistema territoriale e come tali determinano la non applicabilità, per l'anno successivo, dei benefici derivanti dalle fattispecie di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10 così come previsto dall'articolo 13, comma 4.
6. Ai fini del comma 1, lettera b), la Giunta regionale, per consentire il pagamento di impegni per spese in conto capitale, escluse le concessioni di crediti, assunti in relazione a specifiche autorizzazioni di superamento del saldo di competenza pura di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), può rimodulare l'obiettivo di competenza mista, secondo un profilo temporale concordato con l'Ente interessato, riducendo contestualmente il proprio obiettivo programmatico.
7. Ai fini del comma 1, lettera c), per accelerare lo smaltimento dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, escluse le concessioni di crediti, derivanti dalla gestione finanziaria degli anni precedenti il 2011, la Giunta regionale può autorizzare i Comuni e le Province ad eseguire i relativi pagamenti, rimodulando gli obiettivi loro assegnati con deliberazione da adottarsi entro il 10 dicembre di ciascun anno, riducendo contestualmente, per il rispetto dell'obiettivo unico territoriale, il proprio obiettivo programmatico. Gli Enti locali di cui all'articolo 4 dichiarano di essere in grado di effettuare i maggiori pagamenti nei limiti delle disponibilità di cassa e senza il ricorso ad anticipazioni e comunicano alla Giunta regionale entro il 30 novembre l'entità dei pagamenti che possono essere effettuati nel corso di ciascun anno.

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