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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 12

PATTO DI STABILITÀ TERRITORIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 177 del 23 dicembre 2010

Art. 5
Principio della competenza pura
1. Per ricondurre l'attività di indirizzo e di controllo, finalizzata al rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità interno, nell'ambito delle scelte politiche e programmatiche espresse da ciascun Ente locale, la Regione garantisce il rispetto dell'obiettivo unico territoriale, di cui all'articolo 3, comma 2, attraverso un sistema di regole incentrate sul controllo delle grandezze finanziarie, proprie della competenza, del bilancio e della gestione finanziaria.
2. Nell'ambito dell'obiettivo unico territoriale, la Regione quantifica, per ogni Comune e Provincia di cui all'articolo 4, obiettivi espressi in termini di competenza. I singoli obiettivi finanziari sono calcolati sulla base di criteri e parametri volti a garantire il conseguimento di un saldo finanziario obiettivo di competenza annuale tendenzialmente positivo, nonché un livello massimo di indebitamento quantificato in relazione agli obiettivi di finanza pubblica e correlato all'importo complessivo della restituzione di quote di capitali per prestiti.
3. Il saldo finanziario di cui al comma 2 è costituito dalla differenza tra le entrate e le spese finali al netto delle riscossioni e concessioni di crediti ed è stabilito in relazione al livello del debito pro-capite rilevato in ciascun Ente locale, rapportato alla media regionale, e in relazione all'entità della restituzione annua della quota di capitale per prestiti in essere.
4. Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali e sentita la competente Commissione assembleare, stabilisce per il successivo triennio di riferimento, i criteri e i parametri per la quantificazione degli obiettivi di competenza. A tal fine, la Regione richiede preventivamente le informazioni necessarie ai Comuni e alle Province destinatarie della presente legge con le modalità e le forme previste dall'articolo 12.
5. La Giunta regionale, in sede di approvazione della deliberazione di cui al comma 4, può ricomprendere nella quantificazione del saldo finanziario di cui al comma 2 anche il risultato di amministrazione o parte di esso, specificando in tal caso quali componenti dell'avanzo debbono essere computati ai fini della quantificazione dell'obiettivo di competenza.

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