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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 12

PATTO DI STABILITÀ TERRITORIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 177 del 23 dicembre 2010

Art. 9
Rispetto dell'obiettivo determinato dalla normativa statale
1. Per garantire il rispetto dell'obiettivo unico territoriale di cui all'articolo 3, comma 2, che per i Comuni e le Province è definito dalla normativa statale in base al principio della competenza mista, ai sensi dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 Sito esterno, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008 Sito esterno, e fino al superamento delle problematiche determinate dalle gestioni dei flussi di cassa degli anni precedenti il 2011 relative, in particolare, all'accumulazione dei residui passivi in conto capitale, ogni Ente locale di cui all'articolo 4 è tenuto al rispetto di un saldo obiettivo calcolato utilizzando il principio della competenza mista.
2. Al fine di tendere progressivamente ad un equilibrio e ad una sostanziale convergenza tra l'obiettivo calcolato con il sistema della competenza pura di cui all'articolo 5 e l'obiettivo di competenza mista, la Giunta regionale quantifica il saldo obiettivo di competenza mista da assegnare a ciascun Comune e a ciascuna Provincia assumendo, come criteri di riferimento per la determinazione, il rimborso della quota capitale sui prestiti in essere, come previsto all'articolo 5, la popolazione residente, il livello del debito e la consistenza dei residui passivi riferiti alle spese in conto capitale escluse le concessioni di crediti.
3. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 5, definisce annualmente entro il mese di ottobre i criteri applicativi per la quantificazione dei singoli saldi obiettivi di competenza mista per ogni Ente locale in coerenza con i criteri di cui al comma 2.
4. In via transitoria, per gli anni 2011 e 2012 e comunque fino al realizzarsi del processo di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione Sito esterno), la Giunta regionale introduce misure correttive di rimodulazione dei saldi obiettivi calcolati in applicazione del comma 2 per compensare integralmente eventuali peggioramenti rispetto agli obiettivi definiti dalla normativa statale.

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