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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013

BOLLETTINO UFFICIALE n. 179 del 23 dicembre 2010

Art. 39
Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero
1. Al fine di garantire le necessarie rotazioni degli ordinamenti colturali e sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale, la Regione è autorizzata, per la campagna 2011, a concedere aiuti per superfici coltivate a barbabietola da zucchero a fronte dell'adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali.
2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione (Regolamento relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 337 del 2007.
3. La tipologia degli impegni agro-ambientali cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dal finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è garantita dai fondi a tale scopo specifico accantonati, nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100 e al capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti", voce n. 12, elenco n. 2 del bilancio regionale per l'esercizio 2011.
5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 4, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

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