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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013

BOLLETTINO UFFICIALE n. 179 del 23 dicembre 2010

Art. 51
Disposizione transitoria in ordine al funzionamento della Consulta di garanzia statutaria
1. Dall'inizio della IX legislatura e fino all'insediamento della Consulta di garanzia statutaria ai sensi dell'articolo 69, comma 3, dello Statuto regionale, le funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del suddetto articolo 69 sono esercitate dall'organo collegiale di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria).

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