Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 4

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO E ALTRE NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2010

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2010 n. 7

TITOLO I
OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE E DISPOSIZIONI SULLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Capo I
Norme di carattere generale
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge, in coerenza con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta norme:
a) in materia di sportello unico per le attività produttive;
b) di recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
c) per il superamento della procedura di infrazione comunitaria n. 2007/4541 concernente la professione di maestro di sci;
d) in materia di partecipazioni societarie.
2. La Regione garantisce, nel rispetto della direttiva 2006/123/CE, ai prestatori di servizi degli Stati membri dell'Unione europea, la libertà di stabilimento nonché il diritto alla libera prestazione di servizi nel territorio regionale.
Capo II
Norme in materia di sportello unico per le attività produttive (SUAP)
Art. 2
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente capo provvede all'adeguamento della disciplina dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) in coerenza alle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 Sito esterno (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 Sito esterno.
2. Il SUAP costituisce il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizio.
3. Il SUAP è obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute o della pubblica incolumità.
4. Il SUAP è responsabile del procedimento unico, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie.
5. Il SUAP costituisce punto di accesso anche per i rapporti con i gestori di pubblici servizi, previo accordo con gli stessi.
6. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento adegua la normativa regionale alle disposizioni del presente articolo.
Art. 3
Sportello unico telematico e rete regionale dei SUAP
1. Tutte le domande relative all'insediamento e all'esercizio di attività produttive, le dichiarazioni nonché i relativi documenti allegati, compresi quelli relativi al titolo edilizio, sono presentati in via telematica al SUAP competente per territorio.
2. La Regione promuove la realizzazione dello sportello unico telematico nell'ambito delle attività della Community Network dell'Emilia-Romagna di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) attraverso una organizzazione dedicata della rete dei SUAP, per il loro collegamento e per la trasmissione per via telematica degli atti tra i SUAP, e tra i SUAP e gli enti che intervengono nei procedimenti, nel rispetto dei principi stabili dall'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008 Sito esterno convertito con legge n. 133 del 2008 Sito esterno. A tal fine la Regione promuove anche una piattaforma telematica predisposta nell'ambito dell'apposito portale regionale per le imprese della Regione.
3. Il portale realizza la uniformazione e interoperabilità delle informazioni e dei procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale, gestiti per via telematica nella rete dei SUAP.
4. Il portale e i relativi servizi sono messi a disposizioni dei Comuni singoli o associati che gestiscono lo sportello unico anche attraverso l'attività di coordinamento delle amministrazioni provinciali.
5. La Regione promuove e presiede un tavolo di coordinamento regionale istituito con apposito atto di Giunta regionale e composto dai rappresentanti degli enti locali territoriali, dai rappresentanti del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da soggetti designati dagli altri enti ed amministrazioni coinvolti nei procedimenti. Il tavolo promuove le opportune iniziative di consultazione e collaborazione con i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei professionisti.
6. Il tavolo di coordinamento regionale della rete dei SUAP svolge compiti di indirizzo ed attività di monitoraggio per la semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e per l'adeguamento alle modalità telematiche di gestione degli sportelli unici. Al tavolo partecipano, ai fini dell'espressione di un parere consultivo sugli atti da assumere, le associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello regionale.
7. La Regione assicura la realizzazione e l'aggiornamento, avvalendosi del tavolo di coordinamento della rete dei SUAP, di una banca dati regionale SUAP che contiene, in relazione ai singoli procedimenti, l'indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale. La banca dati contiene altresì le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali.
8. La Regione promuove la stipula di accordi o convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le altre amministrazioni ed enti che intervengono nei procedimenti.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE E DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE
Art. 46
1. Al comma 4 dell'articolo 6 legge regionale n. 11 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole
"con il supporto di un comitato scientifico composto"
sono aggiunte le seguenti:
"da un massimo";
b)
le parole
"della Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)"
sono sostituite dalle seguenti:
"del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali)";
c)
dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
"Tale comitato è organismo della Community Network dell'Emilia-Romagna di cui al comma 4 bis.".
2.
Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004 sono aggiunti i seguenti commi:
"4 bis. L'organizzazione e le modalità della collaborazione tra Regione ed Enti locali per l'attuazione degli interventi e misure previsti dalla presente legge, sono stabilite con convenzione generale avente funzione di accordo quadro e con specifici accordi attuativi. La convenzione generale, da deliberare e sottoscrivere ai sensi delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, definisce la predetta collaborazione tra i vari soggetti pubblici che vengono a fare parte dell'aggregazione denominata Community Network dell'Emilia-Romagna (CN-ER), le cui funzioni, secondo le condizioni stabilite nella predetta convenzione generale, sono esercitate, anche nell'interesse degli Enti locali, dalla Regione e dal comitato permanente di indirizzo e coordinamento di cui al comma 4, organismo della CN-ER, cui è attribuito il compito di assicurare l'indirizzo e il controllo determinante, coordinati e congiunti, nei confronti della speciale società prevista dall'articolo 10.
4 ter. A supporto delle attività del comitato permanente di indirizzo è costituito anche un organismo di coordinamento tecnico con le strutture tecniche degli Enti locali. La composizione e l'attività del comitato è disciplinata con una apposita delibera della Giunta regionale sentito il comitato permanente di indirizzo Regione-Enti locali. Il comitato tecnico è coordinato dalla competente direzione generale della Regione e ne fa parte un rappresentante designato dalla società di cui all'articolo 10.".
Art. 47
1. I commi 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2004 sono abrogati.
Art. 48
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004, sono aggiunti i seguenti commi:
"4 bis. La società, a totale ed esclusivo capitale pubblico, è denominata "LEPIDA" s.p.a. ed ha la funzione di assicurare unitariamente le funzioni di servizio pubblico degli enti soci nella materia di cui alla presente legge, quale loro strumento esecutivo e servizio tecnico.
4 ter. La Regione, nella propria qualità di ente titolare delle funzioni e dei compiti indicati dalla presente legge, effettua il controllo sulla società analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative, sulla base della definizione preventiva, d'intesa tra la Regione ed il comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali di cui all'articolo 6, comma 4, degli indirizzi da imprimere all'azione societaria nonché delle modalità di verifica dei risultati. Lo statuto della società stabilisce le ulteriori modalità di controllo, da parte della Regione e degli Enti locali, attribuite all'assemblea della società stessa.".
Art. 49
1.
Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico) le parole
"all'articolo 6, comma 3,"
sono sostituite dalle seguenti:
"agli articoli 3, 4, 5 e 6".
2.
Al comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002, le parole
"nel comma 3 dell'art. 6"
sono sostituite dalle seguenti:
"negli articoli 3, 4, 5 e 6".
3.
Dopo il comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 è inserito il seguente:
"7 bis Per l'attuazione di interventi e misure contemplati da programmi regionali o da accordi di programma sottoscritti tra Regione, Università ed enti pubblici di ricerca, è autorizzata la costituzione, anche attraverso scissioni da ASTER, di società a prevalente capitale pubblico ed aventi come scopo la gestione di infrastrutture dedicate alla ricerca e finalizzate alla realizzazione di reti di alta tecnologia denominate "Tecnopoli". Alle società possono partecipare altri enti, fermo restando che in ogni caso la maggioranza del capitale sociale spetta alla Regione. La Regione può altresì partecipare alle società regionali attraverso il conferimento di beni regionali; conferire alle medesime, previa apposita concessione amministrativa, l'uso di beni appartenenti al patrimonio regionale; cedere, anche a titolo gratuito, a favore delle suddette società, diritti reali quali l'uso, l'usufrutto, la superficie. Gli organi delle società sono costituiti secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 26 (Misure di razionalizzazione in attuazione dei principi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e dal comma 3 del presente articolo.".
4.
Alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 le locuzioni
"alla società consortile"
e
"la società potrà"
sono sostituite rispettivamente dalle locuzioni
"alla società"
e
"le società di cui al comma 7 bis potranno".
Art. 50
Disposizioni in materia di organizzazione regionale
1.
Dopo l'articolo 22 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 22 bis
Passaggio di personale regionale a seguito di trasferimento di attività a società partecipate dalla Regione Emilia-Romagna
1. La Regione Emilia-Romagna, quando costituisce o partecipa a società a capitale regionale, conferendo lo svolgimento di compiti di propria competenza, trasferisce, di norma, anche il personale regionale addetto ai compiti conferiti.
2. Il trasferimento del personale avviene nel rispetto dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La Regione Emilia-Romagna, a seguito del trasferimento del personale, provvede alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.
3. Il personale regionale di ruolo, di cui al comma 1, in caso di soppressione della società a cui è stato trasferito, ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna, purché sia ancora in possesso dei requisiti generali di accesso all'impiego regionale. La ricostituzione del rapporto di lavoro avviene a domanda dell'interessato, da presentare entro e non oltre trenta giorni dalla data di soppressione della società, nel rispetto dell'inquadramento e del trattamento economico acquisiti presso la società di provenienza.
4. Il personale di cui al comma 1 ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna, alle medesime condizioni e modalità indicate al comma 3, anche in caso di dismissione della partecipazione regionale e di conseguente diversa allocazione delle funzioni conferite.
5. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad ampliare la dotazione organica nei limiti necessari a dare esecuzione a quanto disposto ai commi 3 e 4.".
2.
Al comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 17 (Misure straordinarie in materia di organizzazione), dopo le parole sono aggiunte le seguenti:
", oppure, per la necessità di acquisire persone con esperienza professionale maturata presso strutture speciali regionali, chiedono alla Regione di provvedere al rinnovo di incarichi a tempo determinato, conferiti ai sensi del comma 4.".
3.
Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 17 del 2008 è aggiunto il seguente:
"4 bis. In sede di verifica di cui al comma 4 non sono computati gli incrementi di dotazione organica autorizzati da specifiche disposizioni legislative.".
Art. 51
Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 21 del 1984. Norma transitoria. Abrogazioni
1.
L'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) è sostituito dal seguente :
"Art. 5
Autorità competente
1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge compete agli enti che, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione Sito esterno, esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono.
2. Sulla base del principio di separazione fra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione amministrativa, le autorità competenti per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio disciplinato nella presente legge sono individuate nell'ambito degli uffici degli enti cui la stessa si applica. In mancanza di diversa individuazione, l'autorità competente è il responsabile dell'ufficio.
3. Per le violazioni in materia sanitaria, nonché relative alla tutela e alla sicurezza del lavoro, anche connesse a funzioni attribuite agli enti locali, la competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta all'Azienda USL. Qualora le violazioni riguardanti la tutela e la sicurezza del lavoro siano contestate all'Azienda USL, l'autorità competente è la Regione.
4. L'ente competente per territorio è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.".
2. Ai procedimenti in corso si applicano le disposizioni vigenti al momento dell'accertamento della violazione.
3. Sono abrogati gli articoli 4, 18 e 23 della legge regionale n. 21 del 1984.
Art. 52
Intese in materia di aree naturali protette
1. La Giunta regionale è autorizzata all'espressione dell'intesa prevista all'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno (Legge quadro sulle aree protette) relativa alla classificazione ed istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali.
Art. 53
1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 122 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è aggiunta la seguente:
"b bis) autorizzazione e controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici civili con potenza termica nominale uguale o superiore alle pertinenti soglie stabilite dall'articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale);".

Espandi Indice