LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2011, n. 1
PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 24 del 10 febbraio 2011
Art. 3
Documenti sostitutivi del DURC
1. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto all'iscrizione all'INAIL, gli adempimenti di cui all'articolo 2 sono assolti con la presentazione del certificato di regolarità contributiva emesso dall'INPS.
2. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente al DURC o al Certificato di regolarità contributiva rilasciata nello Stato membro d'origine.