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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 5

DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2014, n. 17

L.R. 30 luglio 2015, n. 13

CAPO IV
Sistema informativo e trattamento dei dati personali
Art. 12

(sostituiti commi 1, 2, 8, aggiunti commi 5 bis. e 8 bis., modificato comma 7 da art. 37 L.R. 18 luglio 2014, n. 17)

Sistema informativo
1. Al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2003, nonché la realizzazione delle finalità espresse nella presente legge, la Giunta regionale istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale di cui all'articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), settori interconnessi e specifici dedicati a: istruzione, compresa l'istruzione dell'infanzia, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria, formazione professionale, compresa la formazione superiore e l'educazione degli adulti e lavoro.
2. Tali settori sono finalizzati alla realizzazione delle azioni di:
a) analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla programmazione della rete scolastica e formativa, nonché alle altre attività di programmazione di competenza della Giunta regionale sulle materie oggetto dei diversi settori indicati al comma 1;
b) studio, analisi e statistiche del fenomeno scolastico e formativo anche attraverso l'interpolazione di serie storiche;
c) supporto alla comunicazione e promozione dell'offerta di istruzione e formazione sul proprio territorio;
d) raggiungimento del successo scolastico e formativo;
e) interventi integrati per la prevenzione della dispersione scolastica, del disagio sociale, della devianza e dell'insuccesso formativo;
f) programmazione dei finanziamenti agli enti locali e la razionalizzazione dei servizi di diritto allo studio e trasporto scolastico;
g) assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione;
h) gestione, monitoraggio, controllo e valutazione delle attività relative all'offerta educativa e formativa;
i) raccolta e conservazione delle certificazioni delle competenze;
j) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
k) promozione di politiche per le pari opportunità in materia di istruzione e formazione;
l) supporto per sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuole;
m) promozione di interventi perequativi;
n) educazione degli adulti;
o) educazione alla salute;
p) individuazione della popolazione studentesca soggetta a rischio sismico e idrogeologico;
q) analisi dell'inserimento lavorativo e del mercato del lavoro.
3. Ai fini di consentire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2003, di realizzare le azioni di cui al comma 2, nonché di agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro e il monitoraggio del percorso scolastico e formativo individuale dalla scuola dell'infanzia all'inserimento lavorativo, la Giunta regionale effettua il trattamento di dati personali nel rispetto delle norme in materia, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Sito esterno (Codice in materia di protezione dei dati personali). Nell'ambito del settore istruzione, inoltre, i dati strumentali allo scopo sono trattati effettuando anche i necessari collegamenti con quelli raccolti dagli altri settori.
4. In particolare, i dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno, degli articoli 13, 18, 19 e 20 dello stesso decreto e conformemente a quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2004.
5. La Giunta regionale può comunicare alle amministrazioni provinciali, all'ufficio scolastico regionale, agli uffici scolastici provinciali e ai comuni, per lo svolgimento delle finalità istituzionali degli stessi, i seguenti dati:
a) i dati personali relativi al percorso scolastico e in particolare: nome, cognome, sesso, data e comune o Stato di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono, codice istituzione scolastica, codice scuola, scelta formativa dello studente, posizione, classe, sezione, dati sul trasferimento o ritiro, data iscrizione, scuola di provenienza, tempo di funzionamento, corso serale, indirizzo di studio, qualifica, scuola anno venturo, votazioni, esiti;
b) i dati personali relativi al percorso formativo per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione e in particolare: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, residenza, numero di ore svolte, provincia di svolgimento, numero di riferimento, data d'inizio corso, data di fine corso, qualifica, canale di finanziamento, tipologia d'azione;
c) i dati personali relativi al percorso di apprendistato e in particolare: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, data d'inizio, data di fine, numero modulo;
d) i dati personali anagrafici dei residenti in Emilia-Romagna in età scolastica e in particolare: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, residenza.
5 bis. Il Sistema informativo regionale di cui al comma 1, si raccorda con il sistema informativo della formazione professionale e del lavoro, nonché con i sistemi informativi contenenti dati attinenti alle materie oggetto della presente legge e gestiti da soggetti pubblici, istituzioni scolastiche, Ministero dell'Istruzione università e ricerca, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Istituto nazionale della previdenza sociale, Camere di commercio, Università, Enti locali, organismi formativi, nonché da altre Regioni e garantisce ai soggetti coinvolti lo scambio delle informazioni, anche attraverso l'interconnessione fra le banche dati e la comunicazione di dati personali definiti tramite accordi e intese, nel rispetto e nell'osservanza delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali sopra richiamate e del regolamento regionale in materia.
6. La Giunta regionale può comunicare agli organismi di formazione, accreditati ai sensi della presente legge per la realizzazione di percorsi formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica prevista dalla programmazione regionale, i seguenti dati trattati nell'ambito del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale:
a) i dati personali anagrafici degli studenti e in particolare: nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono;
b) i dati relativi al percorso scolastico e in particolare: codice istituzione scolastica, codice scuola, scelta formativa dello studente, posizione, classe, sezione, dati sul trasferimento, tempo di funzionamento, indirizzo di studio, qualifica, scuola di provenienza, esiti.
7. In relazione a quanto disposto dai commi 5 e 6 resta ferma l'osservanza della disciplina in materia d'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno. I dati dei percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale e di apprendistato, contenuti nell'anagrafe regionale degli studenti, costituiscono un supporto informativo del sistema informativo lavoro, contribuendo alla predisposizione del libretto formativo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2003.
8. Per le finalità di cui ai commi 2, 4, 5, 6 e 7, la Giunta regionale acquisisce dalle istituzioni scolastiche e dagli organismi formativi le informazioni sui percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale e di apprendistato, individuate attraverso la comunicazione dei seguenti dati personali:
a) dati anagrafici, residenza, domicilio, recapiti, cittadinanza, codice fiscale;
b) istituzione scolastica e classe frequentata negli anni scolastici;
c) organismi formativi;
d) indirizzo di studi prescelto;
e) frequenza scolastica;
f) esiti intermedi e finali del profitto e del comportamento.
8 bis. I dati degli studenti vengono conservati fino all'inserimento lavorativo e comunque fino al compimento del ventiquattresimo anno di età, conformemente a quanto previsto dagli indicatori International Standard Classification of Education (ISCED).

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