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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2011, n. 8

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE DI CONDIZIONI DI PIENA PARITÀ TRA DONNE E UOMINI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 109 del 15 luglio 2011

Art. 3
Composizione e funzionamento della Commissione
1. La Commissione è composta da consigliere e consiglieri regionali in carica.
2. Il presidente della Commissione è eletto dall'Assemblea legislativa scegliendolo tra le consigliere e i consiglieri regionali con le stesse modalità e procedure previste per l'elezione dei presidenti delle commissioni permanenti. Il presidente è coadiuvato da due vicepresidenti.
3. La Commissione si compone ed opera con le stesse modalità, procedure, durata e criteri di rappresentanza previsti dallo Statuto e dal Regolamento interno per le commissioni permanenti, anche per ciò che attiene alle forme di pubblicità.
4. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea provvede a garantire per il funzionamento della Commissione la dotazione di strumenti e personale previsti per le commissioni permanenti.

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