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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale15/07/2011

Data di pubblicazione della legge modificante : 24/10/2013

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 15 luglio 2011, n. 8

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE DI CONDIZIONI DI PIENA PARITÀ TRA DONNE E UOMINI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 ottobre 2013, n. 16

(1)

Art. 3
Composizione e funzionamento della Commissione
1. La Commissione è composta da consigliere e consiglieri regionali in carica.
2. Il presidente della Commissione è eletto dall'Assemblea legislativa scegliendolo tra le consigliere e i consiglieri regionali con le stesse modalità e procedure previste per l'elezione dei presidenti delle commissioni permanenti. Il presidente è coadiuvato da due vicepresidenti.
3. La Commissione si compone ed opera con le stesse modalità, procedure, durata e criteri di rappresentanza previsti dallo Statuto e dal Regolamento interno per le commissioni permanenti, anche per ciò che attiene alle forme di pubblicità.
4. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea provvede a garantire per il funzionamento della Commissione la dotazione di strumenti e personale previsti per le commissioni permanenti.

Note del Redattore:

Dalla data di entrata in vigore dell'art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla presente legge assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla L.R. 27 maggio 2015, n. 5.

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