Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2011, n. 10

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 116 del 26 luglio 2011

Art. 7
Progetti interregionali inerenti gli appalti pubblici, la sicurezza, l'edilizia, l'ambiente
1. La Regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario a ITACA - Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale, al quale la Regione partecipa a norma della legge regionale 30 maggio 1997, n. 16 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione Itaca), per la costituzione di un fondo speciale per la realizzazione di specifici progetti interregionali di interesse generale nell'ambito delle materie trattate dall'Istituto inerenti gli appalti pubblici, la sicurezza, l'edilizia, l'ambiente, con carattere di trasferibilità dei risultati in tutte le regioni.
2. La Giunta regionale con proprio atto definisce criteri e modalità per l'attribuzione del contributo di cui al presente articolo.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 26.000,00 a valere sul Capitolo 30066 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12108 - Osservazione, monitoraggio e qualificazione in materia di appalti.

Espandi Indice