LEGGE REGIONALE 26 luglio 2011, n. 11
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 117 del 26 luglio 2011
Art. 5
Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione conto del tesoriere
1. Per gli impegni di spesa assunti sulle risorse di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 ) non si applica l'istituto della perenzione amministrativa previsto dall'articolo 60 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
2. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi in chiusura dell'esercizio 2010 accertate in sede di ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della legge regionale n. 40 del 2001, con determinazione del responsabile del Servizio Bilancio e finanze n. 4519 del 20 aprile 2011, e della giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del responsabile del Servizio Bilancio e finanze n. 4520 del 20 aprile 2011, di approvazione del conto del tesoriere reso a norma dell'articolo 63, comma 2 della legge regionale n. 40 del 2001, è disposto l'aggiornamento degli elementi del bilancio di previsione 2011 di cui all'articolo 11, comma 3 - Residui attivi e passivi -, comma 4 - Avanzo d'amministrazione applicato al bilancio - e comma 5 - Giacenza iniziale di cassa - della legge regionale n. 40 del 2001.