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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 07 dicembre 2011, n. 18

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. ISTITUZIONE DELLA SESSIONE DI SEMPLIFICAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 179 del 7 dicembre 2011

Art. 12
Norme di prima applicazione
1. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale provvede all'istituzione del Tavolo permanente e del Nucleo tecnico, previsti dall'articolo 4.
2. La Giunta regionale, tenuto conto delle indicazioni espresse dal Tavolo permanente, individua gli ambiti prioritari oggetto degli interventi di semplificazione.
3. Costituiscono ambiti prioritari di intervento, ai sensi del comma 2:
a) l'applicazione degli istituti di semplificazione relativi alla disciplina statale della conferenza di servizi e del silenzio-assenso, con la conseguente revisione delle norme regionali eventualmente incompatibili;
b) la misurazione e le misure di riduzione degli oneri amministrativi informativi per le imprese, in raccordo con le iniziative svolte a livello statale in attuazione del piano per la riduzione degli oneri amministrativi, applicando per la misurazione degli oneri amministrativi (MOA) il Modello dei costi standard definito dalla Comunicazione COM/2007/23 della Commissione europea, del 24 gennaio 2007, concernente il programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea.
4. Agli interventi individuati ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al presente Titolo.
5. Ulteriori obiettivi prioritari potranno essere individuati sulla base degli accordi di cui all'articolo 2.
6. La prima sessione per la semplificazione, di cui all'articolo 5, è svolta entro il primo semestre 2012.

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