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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 07 dicembre 2011, n. 18

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. ISTITUZIONE DELLA SESSIONE DI SEMPLIFICAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 179 del 7 dicembre 2011

Art. 9
Divieto di richiesta di documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni
1. Nei procedimenti amministrativi di competenza della Regione, non possono essere richiesti al soggetto proponente l'istanza atti, informazioni e documenti già in possesso dell'amministrazione regionale o direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. Previo accordo con le amministrazioni locali, il divieto di cui al comma 1 opera anche nei confronti dei procedimenti amministrativi di loro competenza, tenuto conto della realizzazione della banca dati informatica dei procedimenti amministrativi di cui all'articolo 6, comma 4.

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