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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 07 dicembre 2011, n. 18

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. ISTITUZIONE DELLA SESSIONE DI SEMPLIFICAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 179 del 7 dicembre 2011

Art. 2
Misure per la semplificazione dei procedimenti interni al sistema della Regione e degli enti locali
1. La Regione e gli enti locali assumono, quale obiettivo prioritario della propria azione di governo, la realizzazione dei principi enunciati all'articolo 1, per conseguire effettivi livelli di semplificazione dell'attività amministrativa.
2. La Regione, gli enti locali e le altre pubbliche amministrazioni interessate sottoscrivono accordi volti a sviluppare specifiche azioni di semplificazione coerenti con le finalità di cui al comma 1.
3. La Regione promuove la divulgazione delle migliori prassi amministrative e organizzative. A tal fine, il Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure, previsto dall'articolo 4, propone alla Giunta regionale l'emanazione di apposite raccomandazioni tecniche.

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