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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2011, n. 20

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 181 del 13 dicembre 2011

TITOLO II
Art. 26
1.
L'articolo 162 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è sostituito dal seguente:
"Art. 162
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni relative alla pianificazione e programmazione della rete viaria di interesse regionale di cui all'articolo 163 ed al coordinamento delle funzioni attribuite alle Province.
2. La Regione in particolare provvede:
a) alla pianificazione della viabilità nell'ambito del PRIT, in coerenza con la pianificazione nazionale;
b) alla programmazione, attraverso il programma di cui all'articolo 164 bis, dei nuovi interventi di riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete delle strade di interesse regionale, nonché alla programmazione, attraverso il programma di cui all'articolo 164 ter, commi 2 e 3, delle autostrade regionali;
c) al coordinamento delle funzioni attribuite alle province, anche attraverso l'emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e sicurezza delle strade, nonché in materia di catasto delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico;
d) alla ripartizione, nell'ambito delle funzioni generali di coordinamento, di risorse per concorrere alla manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale, da utilizzare in via prioritaria su quella ricadente nella rete viaria di interesse regionale e al fine di garantire omogeneità degli standard tecnici e funzionali dell'intera rete provinciale;
e) all'individuazione, di concerto con gli enti territorialmente interessati, delle opere stradali compensative, connesse o complementari a interventi ricadenti nella rete viaria di interesse regionale, nonché al trasferimento delle risorse di cui all'articolo 167, commi 6 e 7;
f) alla redazione dei piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, ai sensi della legge 19 ottobre 1998, n. 366 Sito esterno (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica).".
Art. 27
1.
L'articolo 163 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 163
Rete viaria di interesse regionale
1. La rete viaria di interesse regionale è individuata nella "grande rete" e nella "rete di base principale", così come definite dal PRIT approvato con delibera consiliare n. 1322 del 22 dicembre 1999, nonché dalle strade trasferite dallo Stato, dalle autostrade regionali e dalle opere stradali a essa connesse o complementari o compensative.
2. I piani regionali integrati dei trasporti di successiva approvazione individuano la rete viaria di interesse regionale.
3. L'Assemblea legislativa, in deroga alla procedura di cui all'articolo 5 bis della legge regionale n. 30 del 1998, su proposta della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, può apportare eventuali modifiche non sostanziali alla rete viaria di interesse regionale individuata nel PRIT.".
Art. 28
1.
Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 164 dopo la parola
"programma"
è eliminata la parola
"triennale".
Art. 29
1.
L'articolo 164 bis della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 164 bis
Programma quinquennale di intervento sulla rete delle strade di interesse regionale
1. Il programma quinquennale di intervento sulla rete delle strade di interesse regionale è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce:
a) gli interventi per la riqualificazione, l'ammodernamento, lo sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete delle strade di interesse regionale anche realizzabili con la tecnica della finanza di progetto;
b) le opere stradali compensative o complementari o connesse alle autostrade regionali di cui all'articolo 164 ter.
2. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi di sviluppo e miglioramento della rete viaria individuati dal Piano regionale integrato dei trasporti, nonché delle esigenze indicate dalle Province, predispone il programma sentito il Consiglio delle Autonomie locali.
3. L'Assemblea legislativa approva il programma e, ove necessario, lo aggiorna annualmente su proposta della Giunta regionale.".
Art. 30
1.
Il comma 4 dell'articolo 164 ter della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
"4. La realizzazione delle autostrade regionali in attuazione del programma previsto ai commi 2 e 3 trova copertura nelle risorse stanziate per la rete viaria di cui all'articolo 167; le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per la realizzazione di autostrade regionali sono gestite dalla Regione ovvero dalle Province, sulla base di specifiche convenzioni che ne definiscono tempi, modalità e altri adempimenti.".
Art. 31
1.
L'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 167
Risorse per la rete viaria
1. La Regione stanzia per la rete viaria, distintamente e nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, nonché le risorse aggiuntive proprie della Regione.
2. Tali risorse sono destinate a:
a) interventi di cui all'articolo 164 bis, comma 1, lettere a) e b);
b) manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa;
c) opere volte alla sistemazione della viabilità provinciale di interesse regionale resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;
d) studi di fattibilità, studi ambientali, progettazioni, analisi preventive e indagini funzionali alla progettazione;
e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attività di monitoraggio sull'incidentalità e sulle condizioni di utilizzazione delle strade;
f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico e costituzione di un centro regionale di monitoraggio;
g) realizzazione di autostrade regionali in attuazione del programma di cui all'articolo 164 ter.
3. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono assegnate alle province secondo i criteri, le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale.
4. Le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per gli interventi di cui al comma 2, lettera c) destinate a eventi eccezionali o calamitosi, sono trasferite con delibera della Giunta regionale alla provincia interessata.
5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f) sono gestite direttamente dalla Regione, anche sulla base di apposite convenzioni con le Province.
6. La Regione è altresì autorizzata ad introitare le somme trasferite dai soggetti gestori di infrastrutture, sulla base di apposite convenzioni, al fine della progettazione e realizzazione delle opere stradali compensative o connesse o complementari agli interventi ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale.
7. Le risorse di cui al comma 6 sono trasferite agli enti sul cui territorio ricadranno le opere da progettare e realizzare, sulla base di specifiche convenzioni, attuative di quelle previste al comma 6, che ne definiscano modalità, tempi e procedure.".

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