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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2011, n. 20

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 181 del 13 dicembre 2011

TITOLO III
Disposizioni finali
Art. 32
Disposizioni finali
1. Con riferimento alle modifiche apportate alla legge regionale n. 30 del 1998 dalla presente legge, al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse e per l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli della parte spesa del bilancio regionale alle necessità di realizzazione degli interventi previsti, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, ove necessario, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio, variazioni compensative alla parte spesa del bilancio, di competenza e di cassa, fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base e fra unità previsionali di base e relativi capitoli, appartenenti alla medesima classificazione economica. A tal fine è altresì autorizzata l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa nell'ambito delle unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base.

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