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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 22

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

Testo coordinato con le modifiche apportate:

L.R. 26 luglio 2012 n. 10

Art. 11
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con assegnazioni a destinazione vincolata, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2012, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima unità previsionale di base per le unità previsionali di base di cui all'elenco "E" e all'interno della stessa unità previsionale di base tra specifici capitoli indicati anch'essi nell'elenco "E", allegato alla presente legge, nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri soggetti e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

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