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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 22

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

Testo coordinato con le modifiche apportate:

L.R. 26 luglio 2012 n. 10

Art. 15
Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di Euro 12,00, a norma di quanto disposto dall'articolo 44 della legge regionale n. 40 del 2001.

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