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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 23

NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 2012, n. 19

L.R. 5 ottobre 2015, n. 16

Art. 22

(aggiunto comma 3 bis da art. 10 L.R. 5 ottobre 2015, n. 16)

Vigilanza e sanzioni
1. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste dai propri regolamenti, ferma restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, l'Agenzia si avvale degli organi di vigilanza degli Enti locali che la partecipano.
2. Compete all'Agenzia provvedere all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai propri regolamenti.
3. I proventi delle sanzioni sono devoluti all'Agenzia.
3 bis. Relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ferme restando le competenze in materia di regolamento, l'Agenzia definisce criteri omogenei a livello regionale per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti nonché l'ammontare delle medesime. Compete ai Comuni provvedere all'accertamento e alla contestazione delle violazioni nonché all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni sono introitati dai Comuni medesimi, che li destinano al miglioramento del servizio, alle attività di controllo ed alle attività di informazione ed educazione.

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