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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 23

NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE

Art. 23
Esercizio dei poteri sostitutivi
1. In caso di accertata e persistente inattività degli Enti locali nell'esercizio obbligatorio delle funzioni di cui alla presente legge, trova applicazione quanto previsto all' articolo 30 della legge regionale n. 6 del 2004. A tal fine è sentito il Consiglio delle Autonomie locali.

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