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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 23

NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE

Art. 8
Consigli locali
1. I Consigli locali svolgono le funzioni di secondo livello ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Ogni Consiglio locale è costituito dai Comuni della provincia e da quelli confinanti di altre Regioni che siano stati inclusi nell'ambito territoriale ottimale, rappresentati dai Sindaci, nonché dalla Provincia, rappresentata dal Presidente, o dagli amministratori locali delegati, in coerenza con quanto previsto per le conferenze di cui all' articolo 11 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).
2. I Comuni costituiti in un'Unione ovvero in Comunità montana possono essere rappresentati, all'interno di ogni Consiglio locale, dal Presidente dell'Unione o della Comunità montana o da un Sindaco delegato il cui voto è determinato secondo quanto previsto al comma 4 con riferimento a tutti i Comuni associati.
3. Ogni Consiglio locale elegge al proprio interno un coordinatore con il compito di convocare le sedute ed assicurare il regolare svolgimento dei lavori.
4. Il Consiglio locale è validamente costituito in presenza di un numero di membri rappresentanti un terzo degli Enti locali e almeno il 50 per cento delle quote di partecipazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti. La quota di partecipazione della Provincia è pari ad un decimo dei voti complessivamente a disposizione del Consiglio locale. Le quote di partecipazione dei Comuni sono determinate per un decimo in ragione del loro numero e per nove decimi sulla base della popolazione residente in ciascun Comune quale risulta dall'ultimo censimento, calcolate sui nove decimi dei voti complessivamente a disposizione del Consiglio locale.
5. abrogato.
6. I Consigli provvedono, per entrambi i servizi:
a) all'individuazione dei bacini di affidamento dei servizi, nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere, ivi compresa la loro aggregazione con bacini di pertinenza di altri Consigli;
b) a proporre al Consiglio d'ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;
c) all'approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
d) alla definizione ed approvazione delle tariffe all'utenza, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
e) al controllo sulle modalità di effettuazione del servizio da parte dei gestori ed alla predisposizione di una relazione annuale al Consiglio d'ambito.
7. Per il funzionamento del Consiglio locale gli Enti locali concludono un accordo che ne disciplini le modalità di partecipazione, l'organizzazione e l'eventuale costituzione di un ufficio di presidenza con la previsione dei compiti ad esso assegnati. I Consigli locali, ovvero i loro uffici di presidenza, possono riunirsi in seduta congiunta per esaminare decisioni che coinvolgano più territori provinciali.
8. Con deliberazione assunta con la maggioranza delle quote di partecipazione è possibile fondere più Consigli locali. Il Consiglio locale derivante dalla fusione di più Consigli esprime nel Consiglio d'ambito un numero di rappresentanti pari a quello espresso originariamente dai territori aggregati.
9. Il Consiglio locale, nell'esercizio delle proprie funzioni, assicura la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali, sindacali e delle forme associative degli utenti. A tal fine il Consiglio locale adotta un apposito regolamento entro novanta giorni dall'insediamento.
10. Il Consiglio locale invia ai Consigli comunali una relazione annuale sullo stato dei servizi ai fini della sua discussione.

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