Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 194 del 27 dicembre 2011

Art. 11
Durata e compensi degli organi
1. Gli organi e gli organismi degli Enti di gestione di cui all'articolo 4 rimangono in carica cinque anni.
2. Qualora il Sindaco o il Presidente di Provincia cessi dalla carica nel periodo di vigenza dell'organo di governo di cui è componente, allo stesso subentra il nuovo eletto. La cessazione dalla carica del soggetto delegato comporta la decadenza della delega.
3. Ai componenti degli organi e degli organismi dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, ad eccezione del Presidente ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte, fermo restando il rimborso delle spese di trasferta.

Espandi Indice