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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 194 del 27 dicembre 2011

Art. 40
Disposizioni finali
1. Il Consorzio di gestione della Riserva naturale della cassa di espansione del fiume Secchia è ricompreso, dalla data del 1° gennaio 2012, nella Macroarea per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale e ad esso si applicano le disposizioni della presente legge relative ai Consorzi di gestione dei Parchi regionali in quanto compatibili. Dalla medesima data le sue funzioni sono esercitate dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale ed è posto in liquidazione. Entro il 30 novembre 2012 l'Ente di gestione della Macroarea Emilia centrale, previo accordo con la Comunità del Parco e secondo le indicazioni contenute nel programma regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005, propone alla Regione l'avvio di un percorso partecipato per l'individuazione di una proposta volta all'istituzione del Parco fluviale del Secchia.
2. La dotazione organica di prima applicazione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano è commisurata al numero dei posti coperti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato nel Consorzio di gestione del Parco regionale dello Stirone e nel Consorzio della Riserva naturale geologica del Piacenziano, alla data del 31 dicembre 2011.
3. Nelle disposizioni delle leggi regionali il riferimento ai "Consorzi di gestione dei Parchi" ovvero agli "Enti di gestione dei Parchi" si intende riferito agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità".
4. Le disposizioni delle leggi regionali n. 7 del 2004 e n. 6 del 2005 continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con la presente legge.
5. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno.
6. Le funzioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), e) e g) sono trasferite a ciascun Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, previa richiesta delle Province territorialmente interessate, a seguito dell'approvazione da parte della Regione dell'atto di ricognizione e messa a disposizione delle risorse e del personale necessari all'espletamento delle stesse. Dalla data di approvazione dell'atto regionale trovano applicazione le disposizioni della presente legge relative alle funzioni oggetto di trasferimento differito.
7. Sino al conferimento delle funzioni di cui al comma 6 al Comitato esecutivo partecipano, in rappresentanza delle Province, i soli Presidenti o Amministratori locali delegati di quelle il cui territorio è ricompreso nel perimetro dei Parchi della Macroarea.
8. Qualora in una Macroarea sia presente un solo Parco, che non ha personale dipendente all'entrata in vigore della presente legge, la dotazione organica di prima applicazione è costituita dalla dotazione organica approvata dal Consorzio di gestione del Parco.
9. Qualora i beni che abbiano ricevuto contributi o finanziamenti della Regione per le finalità connesse con la gestione e la tutela del patrimonio naturale siano distolti da finalità pubbliche, il contributo ricevuto deve essere restituito all'amministrazione regionale.

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