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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO

Art. 41

(abrogata lettera b) da art. 77 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

(1)
Entrata in vigore e norme transitorie per l'efficacia
1. Salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
2. Entrano in vigore alla data del 1° gennaio 2012 le seguenti disposizioni:
a) articolo 27, commi 5, 7, 8, 9, 26, 27;
b) articoli da 29 a 35;
c) articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), k) ed l).
3. Fino al trasferimento delle ulteriori funzioni ai sensi dell'articolo 40, comma 6, per il territorio di ogni Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, continua ad applicarsi il testo previgente delle seguenti disposizioni:
a) articolo 27, commi 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28;
b) abrogata.
c) articolo 38, comma 1 lettere h) e j).
4. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 trovano applicazione a far data dal conferimento ai sensi dell'articolo 40, comma 6.

Note del Redattore:

(ai sensi dell'art. 77, comma 1 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al comma 3 lett. b) continuano applicarsi fino alla decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18, comma 2 della stessa legge).

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