LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 23
NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 193 del 23 dicembre 2011
Art. 22
Vigilanza e sanzioni
1. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste dai propri regolamenti, ferma restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, l'Agenzia si avvale degli organi di vigilanza degli Enti locali che la partecipano.
2. Compete all'Agenzia provvedere all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai propri regolamenti.
3. I proventi delle sanzioni sono devoluti all'Agenzia.