Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 23

NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE

Art. 21

(modificati commi 5, 6 e 8 da art 42 L.R. 21 dicembre 2012, n. 19)

Personale dell'Agenzia
1. Il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, assegnato presso i soggetti partecipanti alle forme di cooperazione di cui all' articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008, continua a svolgere i compiti relativi all'espletamento delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti urbani presso le strutture di appartenenza sino al trasferimento all'Agenzia a seguito della ricognizione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c). Il trasferimento avviene nel rispetto del vigente sistema di relazione sindacale.
2. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità di servizio, ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile, come richiamato dall' articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001 Sito esterno.
3. All'atto del trasferimento del personale gli Enti di provenienza adeguano le proprie dotazioni organiche. Sono inoltre acquisite dall'Agenzia anche le risorse correlate al salario accessorio relative al personale trasferito che sono corrispondentemente decurtate dal relativo fondo dell'Ente di provenienza.
4. L'Agenzia applica al personale trasferito, con contratto di tipo subordinato di categoria non dirigenziale, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso gli enti di provenienza, fino alla loro ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalità e termini per la loro omogeneizzazione.
5. Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale in essere all'entrata in vigore della presente legge cessano alla data del trasferimento. ...
6. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e di lavoro autonomo, in essere presso le forme di cooperazione di cui all' articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008 alla data del 31 dicembre 2011, continuano con l'Agenzia fino alla loro naturale scadenza. I contratti in scadenza successivamente all'entrata in vigore della presente legge possono essere prorogati fino al termine della gestione di liquidazione di cui all'articolo 20, ferme restando le norme generali sul lavoro a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni. ...
7. Entro sei mesi dal trasferimento del personale, il Consiglio d'ambito ridetermina, su proposta del direttore, la dotazione organica del personale, nel limite massimo di costo della prima dotazione organica e nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e avendo a riferimento l'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle funzioni affidate.
8. Nei sei mesi successivi all'approvazione della dotazione organica, in considerazione delle opportunità di miglior utilizzo del personale, l'Agenzia e gli enti già partecipanti alle forme di cooperazione di cui all' articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008 possono attuare tra di essi processi di mobilità del personale, nei limiti delle dotazioni organiche rideterminate e nel rispetto del sistema di relazioni sindacali vigente. Il predetto termine è prorogato, in riferimento alla mobilità verso le Province, fino a tre mesi dopo il termine del periodo transitorio di cui all' articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 Sito esterno (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 Sito esterno.

Espandi Indice