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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 5

DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 99 del 30 giugno 2011

Art. 11
Azione di supporto al sistema
1. La Regione, sentiti i soggetti di cui agli articoli 49, 50 e 51 della legge regionale n. 12 del 2003, svolge un'azione di supporto al sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale con particolare riferimento all'attuazione d'interventi volti a sviluppare le competenze di base e professionali e ad agevolare i passaggi tra il sistema dell'istruzione e il sistema dell'istruzione e formazione professionale, con particolare attenzione agli studenti a rischio di abbandono scolastico e formativo.
2. Gli studenti a rischio di abbandono scolastico e formativo possono fruire di un progetto personalizzato finalizzato all'acquisizione della qualifica professionale, previa verifica della situazione individuale effettuata dai soggetti competenti dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale.
3. Le modalità e i criteri per l'attuazione dell'azione regionale per l'integrazione progettuale e operativa, realizzata anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro settoriali composti dai soggetti di cui all'articolo 5, sono definiti dalla Giunta regionale.

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