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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 5

DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 99 del 30 giugno 2011

Art. 8
Programmazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale
1. La funzione di programmazione e di organizzazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale spetta alla Regione.
2. Le funzioni di programmazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale spettano alla Regione e alle Province secondo quanto previsto dal presente articolo.
3. L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, approva gli indirizzi per la programmazione territoriale dell'istruzione e formazione professionale, in modo unitario e comunque integrato con gli indirizzi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 12 del 2003.
4. Le Province sono competenti alla programmazione territoriale dell'offerta formativa inerente le qualifiche e i diplomi dell'istruzione e formazione professionale, a partire dai fabbisogni del mercato del lavoro, su cui raccolgono la disponibilità dei soggetti di cui all'articolo 5 a realizzare i percorsi inerenti l'offerta formativa programmata. Tali competenze sono esercitate secondo le modalità previste dagli articoli 45 e 52 della legge regionale n. 12 del 2003.
5. La programmazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale è sottoposta a monitoraggio costante da parte della Regione unitamente ai soggetti di cui agli articoli 49, 50 e 51 della legge regionale n. 12 del 2003.

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