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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 5

DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2014, n. 17

L.R. 30 luglio 2015, n. 13

Art. 9
Standard formativi e criteri di certificazione
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione dell'Assemblea legislativa, approva gli standard formativi e i criteri di certificazione delle qualifiche e dei diplomi rilasciati nell'ambito del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, nel rispetto della disciplina nazionale in materia.
2. La Giunta regionale approva le procedure e modalità di certificazione dell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione in applicazione della disciplina nazionale in materia.

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