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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3

RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 68 del 20 aprile 2012

Art. 1
Sostituzione dell'articolo 1 (Finalità) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), è sostituito dal seguente:
"Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa alla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale), stabilisce con la presente legge le disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale.
2. La valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.), ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione. In tale ambito la V.I.A. ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni di legge, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
a) l'uomo, la fauna e la flora;
b) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
c) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
d) l'interazione tra i fattori di cui sopra.
3. Le procedure disciplinate dalla presente legge hanno lo scopo di prevedere e stimare l'impatto ambientale di impianti, opere o interventi, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione degli stessi, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi.
4. Nel perseguire le finalità di cui ai commi precedenti, la Regione garantisce e promuove l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti previsti dalla presente legge ed assicura il coordinamento e la semplificazione delle valutazioni e delle procedure amministrative, anche attraverso gli sportelli unici.".

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