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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3

RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 68 del 20 aprile 2012

Art. 12
Sostituzione dell'articolo 10 (Esiti della procedura) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
Esiti della procedura di verifica (screening)
1. L'autorità competente conclude con provvedimento motivato ed espresso la procedura di verifica (screening), sulla base dei criteri indicati nell'allegato D, valutando se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente e debba essere assoggettato alla ulteriore procedura di V.I.A.. Il provvedimento è adottato entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per il deposito degli elaborati di cui all'articolo 9, comma 3, ovvero entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione della documentazione integrativa di cui all'articolo 9, comma 5. L'autorità competente si esprime sulle osservazioni presentate, previo contraddittorio con il proponente.
2. La decisione dell'autorità competente può avere uno dei seguenti esiti:
a) esclusione del progetto, se esso non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, dalla procedura di V.I.A.;
b) esclusione del progetto, se esso non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni per la eliminazione, mitigazione, compensazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo;
c) accertamento della necessità di assoggettamento del progetto, se esso ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente, alla procedura di V.I.A., prevista dagli articoli 11,12,13,14,15,16,17 e 18.
3. A cura dell'autorità competente, il provvedimento di verifica (screening) è pubblicato per estratto nel BURERT. Esso è altresì pubblicato integralmente sul sito web dell'autorità competente.
4. L'esito di cui alla lettera b) del comma 2 obbliga il proponente a conformare il progetto alle prescrizioni in essa contenute. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.".

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