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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3

RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 68 del 20 aprile 2012

Art. 13
Modifiche all'articolo 11 (Studio di impatto ambientale (S.I.A.)) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"1. I progetti assoggettati alla procedura di V.I.A. sono corredati da un S.I.A. elaborato a cura e spese del proponente, che contiene gli elementi e le informazioni indicati nell'allegato C ed è redatto nel rispetto degli esiti dell'eventuale fase di definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping) di cui all'articolo 12.".
2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 9 del 1999 sono inseriti i seguenti:
"2 bis. Ai fini della predisposizione del S.I.A. e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente ha facoltà di accedere ai dati ed alle informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
2 ter. Nella redazione del S.I.A. relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale.
2 quater. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.".

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