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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3

RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 68 del 20 aprile 2012

Art. 15
Sostituzione dell'articolo 13 (Presentazione della domanda) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 13 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 13
Presentazione della domanda di V.I.A.
1. Alla domanda di attivazione della procedura di V.I.A., presentata al SUAP ovvero all'autorità competente, sono allegati:
a) il S.I.A. ed il relativo progetto definitivo, predisposti in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 11 ed agli eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping) di cui all'articolo 12;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 Sito esterno, del costo di progettazione e realizzazione del progetto;
c) la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all'articolo 28.
2. Trova applicazione quanto previsto dall'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, relativamente all'elenco degli atti necessari e alle modalità di deposito della documentazione.
3. Il proponente correda la domanda della documentazione e degli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l'effettuazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 18, nonché della documentazione relativa alla disponibilità dell'area o all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda e prima della pubblicazione di cui al comma 6, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento delle spese istruttorie.
5. Qualora la domanda risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione della documentazione integrativa. E' fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga, non superiore a sessanta giorni, del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa, la domanda si intende ritirata.
6. Effettuata la verifica di completezza, l'autorità competente provvede a pubblicare nel BURERT l'avviso dell'avvenuto deposito di cui all'articolo 14, comma 2. Prima di tale pubblicazione, l'autorità competente ne comunica la data prevista al proponente. Il proponente provvede alla pubblicazione del medesimo avviso su un quotidiano diffuso nel territorio interessato.
7. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 6, il proponente trasmette la domanda, completa degli allegati, a tutti i soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione del progetto.".

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