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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3

RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 68 del 20 aprile 2012

Art. 16
Sostituzione dell'articolo 14 (Deposito e pubblicizzazione) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 14 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 14
Deposito e pubblicizzazione
1. Il S.I.A. ed il relativo progetto definitivo sono depositati, a cura del proponente, su supporto cartaceo ed elettronico per sessanta giorni consecutivi presso la Regione, le province ed i comuni nei quali è localizzato il progetto, al fine di garantire, ai sensi dell'articolo 3, l'informazione e la partecipazione del pubblico.
2. L'avviso dell'avvenuto deposito, all'esito positivo della verifica di completezza, è pubblicato nel sito web dell'autorità competente, nel BURERT e, a cura e spese del proponente, su un quotidiano diffuso nel territorio interessato.
3. L'avviso dell'avvenuto deposito deve indicare:
a) il proponente;
b) l'oggetto, la localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto;
c) le sedi e gli indirizzi dei siti web ove possono essere consultati gli atti ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni;
d) i procedimenti compresi e sostituiti.
4. Il progetto ed il S.I.A., corredato dalla documentazione di cui all'articolo 13, comma 3, sono trasmessi su idoneo supporto informatico, a cura del proponente, alle amministrazioni convocate alla conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 18.
5. Le forme di pubblicità di cui al comma 2 tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed all'articolo 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990 Sito esterno.
6. L'autorità competente pubblica sul proprio sito web la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto.".

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