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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3

RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 68 del 20 aprile 2012

Art. 19
Sostituzione dell'articolo 16 (Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 16 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 16
Provvedimento di valutazione d'impatto ambientale
1. L'autorità competente conclude la procedura di V.I.A., con provvedimento motivato ed espresso, sulla base degli esiti della conferenza di servizi di cui all'articolo 18, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni, i contributi e le controdeduzioni, entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 15, comma 1, o di cui all'articolo 15 bis.
2. Il provvedimento di V.I.A. evidenzia in modo specifico le integrazioni procedurali effettuate e le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati compresi e sostituiti ai sensi dell'articolo 17.
3. Nel corso della redazione del progetto e nella fase della sua valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della valutazione ambientale per i progetti previsti da piani e programmi per i quali la valutazione ambientale è già stata espletata.
4. La deliberazione, a cura dell'autorità competente, è comunicata al proponente ed alle amministrazioni interessate ed è pubblicata per estratto nel BURERT. Per quanto non diversamente disposto trova applicazione l'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
5. Le autorità competenti informano annualmente il Ministro dell'ambiente circa i provvedimenti adottati e le procedure di V.I.A. in corso.".

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