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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3

RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 68 del 20 aprile 2012

Art. 21
Sostituzione dell'articolo 18 (Conferenza di servizi) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 18 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 18
Conferenza di servizi
1. Nell'ambito della procedura di V.I.A., l'autorità competente indice, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito degli elaborati nel BURERT, una conferenza di servizi per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto, di cui all'articolo 17, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Dell'indizione della conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione da parte delle province e comuni rispettivamente competenti ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3.
2. La conferenza di servizi, in sede istruttoria, provvede all'esame del progetto e del S.I.A.. Essa si svolge con le modalità stabilite dalle relative disposizioni della legge n. 241 del 1990 Sito esterno, in quanto compatibili.
3. Le attività tecnico-istruttorie per la V.I.A. sono svolte dall'ufficio competente, che acquisisce e valuta tutta la documentazione e le osservazioni presentate. L'ufficio competente, entro il ventesimo giorno antecedente la conclusione dei lavori della conferenza di servizi di cui al comma 6, predispone un rapporto sull'impatto ambientale del progetto e lo invia alle amministrazioni convocate. Il rapporto sull'impatto ambientale è, altresì, inviato al proponente, che può fornire le proprie controdeduzioni.
4. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato ed indicare le specifiche modifiche e prescrizioni ritenute necessarie. Le determinazioni conclusive possono motivatamente discostarsi dai pareri non vincolanti espressi nell'ambito della conferenza di servizi.
5. In sede di conferenza di servizi è acquisito il parere sull'impatto ambientale del progetto da parte delle province, dei comuni interessati e degli enti di gestione di aree naturali protette interessati.
6. In ogni caso, i lavori della conferenza di servizi si concludono almeno venti giorni prima della scadenza del termine per l'adozione del provvedimento di V.I.A..".

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