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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3

RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 68 del 20 aprile 2012

Art. 30
Sostituzione dell'articolo 28 (Spese istruttorie) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 28 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 28
Spese istruttorie
1. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del proponente e sono determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura comunque non superiore a 0,05 per cento, con un minimo di 500 euro per le procedure di verifica (screening) e di 1.000 euro per le procedure di V.I.A., secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale nelle direttive di cui all'articolo 8. Dalle spese istruttorie per la procedura di V.I.A. sono detratte quelle eventualmente corrisposte per lo svolgimento della procedura di verifica (screening). L'autorità competente verifica il rispetto dei suddetti criteri nel corso della verifica di completezza di cui agli articoli 9, comma 2, e 13, comma 4. Le risorse derivanti dal versamento per le spese istruttorie concorrono alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti relativamente ai procedimenti di cui alla presente legge.
2. Per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, o la certificazione ambientale secondo le norme ISO 14001, le spese istruttorie sono ridotte del cinquanta per cento.
3. A seguito della presentazione della richiesta di cui all'articolo 4 bis, comma 2, l'autorità competente può stabilire di esentare il proponente dal pagamento delle spese istruttorie e di contribuire alle spese di redazione del S.I.A. fino ad un massimo complessivo del cinquanta per cento, qualora sussista un interesse pubblico all'attivazione della procedura di verifica (screening) ovvero della procedura di V.I.A., in relazione agli impatti ambientali attesi per la tipologia dimensionale e la localizzazione dei progetti ovvero per la vulnerabilità dei siti interessati.
4. Qualora si verifichino ritardi nella procedura di verifica (screening) di cui all'articolo 10 o nella procedura di V.I.A. di cui all'articolo 16, le spese istruttorie sono restituite, entro sessanta giorni dal provvedimento affetto da ritardo, alle seguenti condizioni e modalità:
a) su richiesta del proponente;
b) nella misura del dieci per cento per ogni mese di ritardo della conclusione della procedura;
c) al netto delle interruzioni o sospensioni del procedimento;
d) se il ritardo è imputabile a fatto dell'autorità competente.
5. Per i progetti che in base alla legislazione vigente risultano sottoposti alla corresponsione di una pluralità di oneri istruttori, ognuno di tali oneri è ridotto del dieci per cento.
6. L'esito negativo della procedura di verifica (screening) o della procedura di V.I.A., ovvero la rinuncia del proponente al proseguimento delle procedure, non danno diritto al rimborso delle somme originariamente versate.".

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