LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3
RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 23
Sostituzione dell'articolo 20 (Partecipazione della Regione alla procedura di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 20 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 20
Partecipazione della Regione alla procedura di V.I.A. di competenza statale
1. Il parere di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 , relativo al provvedimento di V.I.A. di competenza statale, è espresso dalla Giunta regionale, dopo avere acquisito il parere delle province e dei comuni interessati.
2. Ai fini del comma 1, gli elaborati relativi alla procedura di V.I.A. di competenza statale sono trasmessi, a cura del proponente, anche alle province ed ai comuni interessati, che si esprimono entro sessanta giorni dal ricevimento delle comunicazioni, trascorsi i quali la Giunta regionale può provvedere anche in assenza dei predetti pareri.
3. La Giunta regionale può promuovere consultazioni ed istruttorie pubbliche con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati.".