LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3
RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 24
Sostituzione dell'articolo 21 (Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 21
Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri
1. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, l'autorità competente informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trova applicazione quanto previsto dagli articoli 32 e 32 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di consultazioni ed effetti transfrontalieri.".