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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3

RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2012, n. 9

Art. 32
Sostituzione dell'articolo 31 (Modifiche degli Allegati) della legge regionale n. 9 del 1999
1.
L'articolo 31 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 31
Modifiche degli Allegati
1. La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, atti integrativi rispetto agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C e D, al fine di dare attuazione a normative comunitarie o nazionali.
2. L'Assemblea legislativa regionale, tenuto conto della relazione di cui all'articolo 26 e sulla base degli elementi indicati nell'Allegato D, può stabilire, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, con propria deliberazione:
a) un eventuale incremento, nella misura massima del trenta per cento, od un eventuale decremento delle soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3;
b) l'esclusione dalle procedure disciplinate dalla presente legge dei progetti di impianti, opere o interventi degli Allegati B.1, B.2 e B.3 che non ricadono in aree naturali protette ovvero all'interno di aree SIC o ZPS in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
3. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono pubblicate nel BURERT.".

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