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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3

RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2012, n. 9

Art. 39
Inserimento dell'articolo 99 bis nella legge regionale n. 3 del 1999
1.
Dopo l'articolo 99 della legge regionale n. 3 del 1999 è inserito il seguente:
"Art. 99 bis
Programma regionale per la tutela dell'ambiente
1. Al fine di attuare gli obiettivi e gli indirizzi del Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la Giunta regionale, sentite le amministrazioni locali per la programmazione a favore delle stesse, definisce il Programma regionale per la tutela dell'ambiente.
2. Il Programma concerne, in particolare, le azioni in materia di tutela e risanamento delle acque e dell'aria, di gestione dei rifiuti, di bonifica dei suoli inquinati, di valorizzazione della biodiversità, di prevenzione degli inquinamenti fisici, di riduzione dei gas climalteranti e per lo sviluppo sostenibile.
3. Il Programma regionale per la tutela dell'ambiente è approvato dalla Giunta regionale. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle singole componenti ambientali determina, in particolare:
a) le priorità delle azioni ambientali anche con riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;
b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale fine.
4. Il Programma regionale per la tutela dell'ambiente può essere aggiornato con le medesime modalità previste per l'approvazione.
5. Il programma è attuato:
a) mediante concessione ad enti locali di contributi in conto capitale sino al settantacinque per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di impianti ed opere;
b) mediante bandi, di norma regionali, ovvero programmazione negoziata per la concessione a soggetti privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto interesse, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per la realizzazione di impianti e opere collegate alle finalità del programma;
c) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti pubblici e privati di contributi, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per l'introduzione di azioni e sistemi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.
6. Per la predisposizione del programma la Giunta regionale attiva gli studi e le ricerche necessarie anche ai fini dell'attività di pianificazione.".

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