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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3

RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2012, n. 9

Art. 40
Sostituzione dell'articolo 100 (Quadro degli interventi) della legge regionale n. 3 del 1999
1.
L'articolo 100 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 100
Gestione degli interventi del Programma regionale per la tutela dell'ambiente
1. Le Province provvedono alla gestione dei finanziamenti relativi agli interventi contenuti nei Programmi vigenti e in quelli approvati ai sensi dell'articolo 99 bis sino alla data di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 14, 15, 6, 17,18 e 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 Sito esterno (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 Sito esterno.
2. Per gli interventi la cui realizzazione è coordinata dalle province, la Regione trasferisce alle stesse le risorse finanziarie stanziate a tale scopo nel bilancio annuale e poliennale secondo le modalità stabilite con l'atto di programmazione.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificate le modalità di gestione, monitoraggio e rendicontazione finale degli interventi oggetto di finanziamento.".

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