LEGGE REGIONALE 06 luglio 2012, n. 8
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 2000, N. 29 "DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE "
BOLLETTINO UFFICIALE n. 116 del 6 luglio 2012
Art. 1
Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 29/2000
1.
L'articolo 13 della legge regionale 29/2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 13
1. Al fine di determinare l'ammontare del cinquantesimo degli elettori, necessario agli effetti della presentazione della richiesta di referendum di cui all'articolo 4, e delle relative firme da raccogliere, la Direzione generale dell'Assemblea prende a riferimento il numero degli elettori quale accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione dell'Assemblea legislativa in carica.".