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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 2012, n. 8

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 2000, N. 29 "DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 116 del 6 luglio 2012

Art. 1
1.
L'articolo 13 della legge regionale 29/2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 13
1. Al fine di determinare l'ammontare del cinquantesimo degli elettori, necessario agli effetti della presentazione della richiesta di referendum di cui all'articolo 4, e delle relative firme da raccogliere, la Direzione generale dell'Assemblea prende a riferimento il numero degli elettori quale accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione dell'Assemblea legislativa in carica.".

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