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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 luglio 2012, n. 7

DISPOSIZIONI PER LA BONIFICA. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1984, N. 42 (NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 115 del 6 luglio 2012

Art. 3
Contribuenza montana
1. La programmazione delle opere e degli interventi di bonifica montana è articolata per unità territoriali omogenee in coerenza con la pianificazione e la programmazione a scala di bacino, conformemente anche al parere reso in merito dalla Comunità montana ovvero dall'Unione di Comuni territorialmente interessata. Il beneficio generale derivante agli immobili ubicati nelle unità territoriali omogenee è determinato secondo gli indici individuati nel piano di classifica, di cui all'articolo 4, comma 2.
2. L'introito derivante dalla contribuenza montana è destinato alla progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere e degli interventi di bonifica dei territori montani quale beneficio di presidio idrogeologico, fatta salva la quota proporzionale relativa alla copertura delle spese generali di funzionamento del Consorzio.

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